Ricorso per una multa ma come fare a non sbagliarsi. Un conto è il verbale per la violazione del Codice della Strada, un altro quello in pandemia. Chi riceve una contravvenzione per un divieto o passaggio con il rosso, per esempio, commette un’infrazione al Codice della Strada. Il codice della strada è un complesso di norme nella forma di codice emanate per regolare la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali.
Ogni Stato del mondo definisce il contenuto, le modalità di esecuzione e attuazione di tali norme in base al proprio ordinamento giuridico interno e agli accordi internazionali. Nel caso di una infrazioni si hanno due possibilità. Proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. Invece violando i decreti sul coronavirus, il discorso è diverso. Vediamo le due situazioni nel particolare.
Come si può fare un ricorso per infrazione al Codice della Strada?
Si hanno 60 giorni di tempo dalla notifica della multa per fare ricorso. il trasgressore o gli altri soggetti indicati (il proprietario dell’auto), qualora non ci sia stato il pagamento, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore. Oppure da inviarsi al Prefetto. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale. Ma attenzione: se il ricorso si perde la multa è raddoppiata.
In alternativa, pagando una tassa allo Stato di 43 euro, ricorso al Giudice di Pace competente per il luogo dell’infrazione. Si hanno 30 giorni di tempo dalla notifica della multa. Con il ricorso il giudice fissa l’udienza di comparizione, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore: il legale. Perdendo, multa di solito confermata.
Nel caso di multa da Covid
Invece, le multe Covid di 533 euro (per gli spostamenti proibiti in auto fuori Regione), il ricorso si fa entro 30 giorni al Prefetto competente nel territorio dove è stata contestata la multa. L’interessato può presentare scritti difensivi o far pervenire documenti a sua discolpa. I ricorsi non richiedono carta da bollo, possono essere quindi presentati in carta semplice. Devono essere presentati a mano, con lettera raccomandata o tramite pec (farà fede il timbro postale o la data di partenza), direttamente alla autorità competente.
Se non viene effettuato il pagamento entro 60 giorni, l’autorità competente emetterà un altro atto (ordinanza-ingiunzione) con il quale l’utente sarà invitato a pagare la somma di denaro dovuta a titolo di sanzione amministrativa e le altre eventuali spese. Contro il verbale di accertamento non si può fare ricorso al giudice di pace o al tribunale in composizione monocratica.
Fonte: clubalfa.it